(massima n. 1)
Non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore, in quanto l'art. 615-bis, cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti - oggetto di captazione - di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.