(massima n. 1)
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalitą di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenitą e la libertą psichica.