(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilitā della querela ex art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., non č necessario che la gravitā delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalitā della condotta, incidente sulla revocabilitā della querela.