(massima n. 1)
Il delitto di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, perché non č sufficiente, ai fini della sua configurabilitā, l'accordo della volontā dei compartecipi, ma č necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei predetti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.