(massima n. 1)
È configurabile il tentativo del delitto previsto dall'art. 609-quater, cod. pen., quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenti i requisiti dell'idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali, essendo diretta a raggiungere l'appagamento degli istinti dell'agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima.