(massima n. 1)
In tema di delitto di tratta di persone, la situazione di necessitā di cui all'art. 601, comma primo, cod. pen. coincide con la "posizione di vulnerabilitā" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e al d.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontā personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui č vittima e non č, pertanto, identificabile nello stato di necessitā, cui fa riferimento l'art. 54 cod. pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata.