(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in relazione alla previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello previsto per il reato di cui all'art. 600 cod. pen., atteso che le condotte incriminate da tali disposizioni, e dall'art. 602 cod. pen., sono connotate da un comune denominatore costituito dallo sfruttamento dell'uomo che conferisce a dette fattispecie un'omogeneità sostanziale, non solo nell'aspetto teleologico, ma anche in quello attinente alla tutela del bene giuridico (la libertà e la personalità individuale) e in quello sistematico (previsione delle tre fattispecie nella medesima sezione del codice penale).