(massima n. 1)
In tema di pedopornografia, dopo la modifica dell'art. 600-septies cod. pen., per effetto dell'art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, deve ancora ritenersi ammessa la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sulla base dei principi generali contenuti nell'art. 240 cod. pen.