(massima n. 1)
In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600-bis, comma primo, cod. pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, č norma a pił fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.