(massima n. 1)
Integra il delitto di riduzione in schiavitù e non quello di estorsione la condotta dell'agente che, con continue minacce e percosse, costringa la vittima, allontanata dai figli minori, privata di qualsiasi contatto con la famiglia di origine e sottoposta a uno stringente e articolato controllo, a consegnare il denaro ricavato dall'accattonaggio, cui è obbligata con modalità e tempi non negoziabili, in quanto ciò che rileva non è la sola destinazione del denaro elemosinato, ma la condizione di soggezione continuativa all'agente.