(massima n. 1)
'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che č funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, č applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, quali non possono ritenersi i soggetti meramente "interessati" al giudizio, né gli appartenenti al personale di cancelleria.