(massima n. 1)
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il decesso della persona offesa č ascrivibile all'autore del delitto di tentata rapina ove consegua a patologie pregresse a condizione che, oltre al nesso di causalitā materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze conosciute o conoscibili, nel caso concreto, dall'agente reale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. fondata sul turbamento psichico indotto nella vittima dal tentativo di rapina perpetrato in suo danno, evidenziando che, per le pregresse patologie cardiache - sconosciute all'agente - da cui quest'ultima era affetta, non era di per sé significativa, ai fini dell'accertamento della colpevolezza, la sua etā anagrafica di sessantacinque anni).