(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 4, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede la pena dell'ergastolo indifferentemente, nel caso in cui sussistano una sola o entrambe le circostanze previste dall'art. 61, nn. 1 e 4, cod. pen., trattandosi, in relazione al primo profilo, di una ragionevole scelta di politica criminale, giustificata dalla possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio con il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e dovendosi ritenere, quanto al secondo, la compatibilità dell'ergastolo con lo scopo rieducativo della pena per effetto della possibilità di accedere alla liberazione condizionale in base all'art. 176, comma terzo, cod. pen.