(massima n. 1)
Il principio secondo cui al giudizio promosso ai sensi dell'art. 1676 c.c. dagli ausiliari dell'appaltatore per conseguire direttamente dal committente quanto loro č dovuto deve partecipare anche l'appaltatore quale litisconsorte necessario, traendo origine dall'inscindibilitā dei rapporti intercorrenti fra il committente, l'appaltatore e gli ausiliari di quest'ultimo, i quali sostanzialmente espropriano in loro favore il credito del loro datore di lavoro verso il committente, non si estende all'ipotesi regolata dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, nella quale l'appaltante č tenuto verso i dipendenti dell'appaltatore senza limite, e quindi anche se i rapporti fra i due imprenditori siano stati giā definiti o debbano esserlo al di qua della pretesa creditoria dei dipendenti.