(massima n. 2)
In tema di false dichiarazioni sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri, il bene della fede pubblica, tutelato dall'art. 496 cod. pen., richiede che il giudizio di rilevanza della falsitą, ai fini dell'offensivitą della condotta, sia commisurato non solo alla finalitą di identificazione, ma anche a finalitą ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche per altri destinatari della dichiarazione.