(massima n. 1)
L'azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall'ausiliare dell'appaltatore contro il committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti dell'appaltatore — datore di lavoro, configurandosi fra quest'ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore; pertanto, l'appaltatore non può essere ritenuto — stante appunto il carattere solidale dell'obbligazione — litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente.