(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1676 c.c. attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro.