(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale (nella specie, marchi di case automobilistiche apposti su capi di vestiario e "gadget"), posto che il bene della fede pubblica č leso dalla confondibilitā, secondo il giudizio del consumatore medio, del marchio originale con quello contraffatto, quand'anche utilizzato in ambiti non tradizionali per effetto di attivitā di "merchandising", non costituendo tale circostanza, di per sé sola, motivo di sospetto.