(massima n. 1)
Integra il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468, comma secondo, cod. pen.) - e non quello di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 cod. pen.) - l'uso di sigillo contraffatto riproducente la dicitura 'regolare revisione apposta sulle carte di circolazione di determinati automezzi, in quanto mentre nella fattispecie di cui all'art. 468 cod. pen. l'impronta del sigillo viene apposta mediante idoneo strumento utilizzabile per la riproduzione di un numero indefinito di impronte contraffatte, la fattispecie di cui all'art. 469 cod. pen. postula che, per la creazione delle dette impronte, siano adottati altri mezzi, quali incisioni, disegni ecc., tali da richiedere, di volta in volta, un'applicazione particolare e non gią l'uso meccanico di un unico strumento precedentemente predisposto.