(massima n. 1)
Non integra il reato di falso nummario previsto dagli artt. 453-458 cod. pen. la detenzione a fine di circolazione di monete o titoli di pubblico credito mai coniati da uno Stato come mezzo di pagamento, non assumendo rilievo che il titolo di credito possa ingenerare il convincimento della effettiva sua adozione da parte dell'Istituto apparentemente emittente.