(massima n. 1)
Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 cod. pen., č di mero pericolo e a forma libera e, pertanto, si perfeziona con la semplice condotta di adulterazione o contraffazione - anche non occulta o fraudolenta - di una sostanza destinata all'alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, senza necessitā dell'avvenuto consumo della sostanza stessa, essendone sufficiente la potenziale utilizzabilitā, mentre l'elemento soggettivo č integrato dal dolo generico, quale coscienza e volontā della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile, indipendentemente dal perseguimento dello specifico obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica.