(massima n. 1)
In tema di reati contro l'incolumitā pubblica, ai fini della configurabilitā dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cod. pen.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.), č necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacitā di arrecare danno alla salute, che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova.