(massima n. 1)
Integra il reato di disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. la ripetuta e sistematica immissione nell'ambiente di fattori inquinanti, mediante tombamento, spargimento su terreni agricoli o sversamento in canali per acque reflue di rifiuti pericolosi, quali fanghi e rocce da lavorazione industriale, anche sotto forma di compost contenente idrocarburi ad alto peso molecolare, percolato, amianto ed oli esausti, in quanto condotta produttiva di contaminazione e compromissione del suolo e dell'acqua, con conseguente processo di deterioramento ambientale di lunga durata.