(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", č necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attivitā di procacciamento di voti con metodo mafioso.