(massima n. 1)
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attivitą di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.