(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalitā perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualitā ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato č stato commesso al fine specifico di favorire l'attivitā dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.