(massima n. 1)
Nell'ipotesi di concorso tra pił circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen., ove č previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metą.