(massima n. 1)
L'art. 141, comma quarto, prima parte, D.P.R. n. 554 del 1999, in materia di appalto di lavori pubblici, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria — costituita da imprese artigianali individuali — alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicatili le disposizioni in materia di subappalto e non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto. Conseguentemente, si applica la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto — tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza — di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi — ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto.