(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo.