(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 405 cod. pen. la condotta di colui che interferisca con l'ordinato svolgimento di una processione, collocando dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta dinanzi ad un esercizio commerciale, nonché rivolgendo espressioni minatorie ed ingiuriose al parroco ed alle forze dell'ordine ivi presenti.