(massima n. 1)
Il delitto di esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone, che postula l'esistenza di una contesa tra privati in cui l'uno contesta il diritto affermato dall'altro o pretende che gli sia riconosciuto un diritto che altri gli nega, si differenzia da quello previsto dall'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la cui configurabilitą, in assenza di un "preteso diritto" da far valere nei confronti di privati, richiede il turbamento del regolare svolgimento di un'adunanza elettorale o l'impedimento del libero esercizio del diritto di voto.