(massima n. 1)
Non integra il reato di cui all'art. 388, comma ottavo, cod. pen. la mancata indicazione, da parte del debitore, di beni utilmente pignorabili, laddove sia stata attestata dall'ufficiale giudiziario la piena capienza dei beni appresi "in executivis" ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie, giacché, in tal caso, l'invito a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., è dato in carenza dei presupposti legittimanti e non fa sorgere alcun obbligo comunicativo nell'esecutato.