(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 382 c.p. (millantato credito del patrocinatore), č sufficiente, ad integrare la «millanteria», ossia la vanteria della propria possibile influenza sul magistrato, che l'agente prospetti la corruttibilitą o l'avvenuta corruzione del medesimo, cosģ inducendo nel c.d. «compratore di fumo» la convinzione che sia in tal modo possibile interferire sulle sue decisioni.