(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di favoreggiamento reale, č sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioč dall'effettivo conseguimento di tale finalitā.