(massima n. 1)
n tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilitą prevista dall' art. 384 cod. pen., postulando uno stato di necessitą, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre va esclusa ogni volta che il favoreggiatore, pur potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo, agisca anche in favore di quest'ultimo.