(massima n. 1)
Integra il delitto di depistaggio la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, modifichi il corpo del reato, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, in maniera idonea a generare il pericolo di inganno, o formuli affermazioni false o reticenti.