(massima n. 1)
Nel delitto di frode in processo penale e depistaggio, punito dall'art. 375 c.p., come novellato dalla L. n. 133 del 2016, si richiede che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi del reato, preesista alle indagini o allo svolgimento del processo penale che il reo intende sviare e che sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato.