(massima n. 1)
In tema di istigazione o accordo per commettere un reato, la mera sollecitazione o l'accordo relativi al compimento di una falsa perizia non integrano il delitto previsto dall'art. 373 cod. pen., neanche nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell'art. 115 cod. pen. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all'intento illecito.