(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilitą, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessitą di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertą o nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialitą e non di semplice supposizione.