(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, non costituisce elemento sufficiente ad integrare la prova del reato il contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle rese in fase procedimentale, utilizzate per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., assumendo tale difformitą rilevanza solo unitamente ad altri elementi idonei a riscontrare la veridicitą delle prime dichiarazioni e la falsitą di quelle successivamente rilasciate.