(massima n. 1)
Lo scioglimento anticipato del rapporto di appalto qualunque ne sia la causa lascia permanere le specifiche obbligazioni, riconducibili al contratto, rispettivamente dell'appaltatore di lasciare libero il fondo, essendo l'occupazione dello stesso giustificata dal fine di realizzazione o completamento dell'opera, e del committente di non ostacolare e rendere possibile l'attuazione del correlato diritto dell'appaltatore di smontare il cantiere e di ritirare gli attrezzi ed i materiali da lui forniti e non ancora utilizzati. Consegue che la violazione di un tale obbligo da parte del committente configura un inadempimento, fonte idonea di responsabilitą a suo carico.