(massima n. 1)
In tema di turbata libertą degli incanti, non integrano i mezzi fraudolenti previsti dalla norma incriminatrice, le condotte anteriori all'allestimento della gara tese ad eludere cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, le quali non sono "ex se" idonee ad esporre a pericolo il bene dell'effettivitą della libera concorrenza, se non in termini meramente potenziali.