(massima n. 1)
Il reato di violazione di sigilli e configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalitą deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349c.p. art. 349 - Violazione di sigilli c.p., di assicurare la conservazione o la identitą della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica "in malam partem".