(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 349 cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non esclude la penale responsabilitā dell'imputato laddove i sigilli violati promanino da ordini dell'Autoritā emessi in violazione di legge, posto che non contrasta con i principi di eguaglianza e ragionevolezza la scelta legislativa di differenziare la disciplina di tale delitto da quella della contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., in ordine alla quale il giudice č invece tenuto a sindacare la legittimitā dell'atto.