(massima n. 1)
In tema di appalto, il recesso del committente disciplinato dall'art. 1671 c.c. può essere convenuto, tra le parti, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola, sicché, in caso di mancata (o non formale) disdetta, i contraenti possono legittimamente convenire conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, rilevato come, nella specie, il ricorrente, anziché dedurre la violazione di legge in cui era incorso il giudice di merito nel ritenere sostanzialmente inderogabile il meccanismo legale di cui al citato art. 1671 c.c., aveva — inammissibilmente — contestato in fatto la qualificazione giuridica del contratto — noleggio in luogo del ritenuto appalto — ed ha rigettato, conseguentemente, il ricorso).