(massima n. 1)
In tema di appalto ed in ipotesi di recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. grava sul committente che recede e che eccepisca in giudizio la compensatio lucri cum damno provare il lucrum dell'appaltatore (che abbia potuto eseguire altri lavori solo perché liberato dall'impegno) ed il suo ammontare, detraibile dal pregiudizio subito.