(massima n. 2)
In tema di appello cautelare, il termine di cui all'art. 310, comma 2, c.p.p. ha natura ordinatoria, non richiamando la norma l'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., né prevedendo alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine entro cui l'autorità procedente deve trasmettere al tribunale del riesame l'ordinanza appellata e gli atti su cui essa si fonda, cosicché la sua inosservanza non è causa di nullità né di inefficacia del provvedimento successivamente adottato. (Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/01/2021)