(massima n. 1)
Nel contratto d'appalto, il recesso, quale facoltą della parte di sciogliere unilateralmente il contratto, prescinde in sé da eventuali inadempienze dell'altro contraente alle obbligazioni assunte, tanto nell'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. quanto nell'ipotesi del recesso convenzionale di cui all'art 1373 cod. civ., fatta salva una diversa volontą delle parti.