(massima n. 1)
La confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. non si estingue in caso di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell'art. 47, comma 12, ord. pen., poiché tale misura ablativa, pur avendo un carattere afflittivo e sanzionatorio, non è equiparabile né alla pena principale, né alle pene accessorie, essendo connotata prevalentemente da una funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito.