(massima n. 1)
tegra il delitto di istigazione alla corruzione impropria l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilitą operata in relazione ad una funzione o ad un potere gią esercitati dal pubblico ufficiale, atteso il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di punire ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o poteri", senza alcuna preclusione che ne limiti l'applicazione al futuro esercizio di tali poteri o funzioni.